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giovedì 08 settembre 2022 14:19

 

Delitto politico e diritto penale del nemico

06.03.2006   

Convegno in memoria di Mario Sbriccoli

Il tema del delitto politico esige una rivalutazione aggiornata all’attuale contesto politico costituzionale nonché una riflessione di carattere storico e concettuale utile per cogliere l’inattualità delle vecchie categorie.

Scontiamo qui la riluttanza dei classici ad occuparsi dell’argomento: questo in nome di istanze universalistiche e aspirazioni razionaliste tipiche della cultura illuminista ( “a quale pro sudare se la tela giuridica sarà rotta dalla spada o dal cannone? “ si chiedeva Francesco Carrara al termine del suo Programma, 1889, vol.VII, p.667, § 3927).

Tra la fine dell’Ottocento e il primo decennio del Novecento il tema trova maggiore spazio nella cultura penalistica e la riflessione troverà sbocco nelle esperienze autoritarie del continente europeo nella prima metà del secolo scorso. Quel modello, fondato su un diritto penale marcatamente preventivo con fattispecie di attentato, di istigazione e associative, troverà ampia applicazione anche all’interno degli Stati democratici nel secondo dopoguerra, per contrastare fenomeni di terrorismo e conflittualità politica violenta.

L’epoca attuale proietta l’ombra del delitto politico sulla scena planetaria, al di fuori dell’angusto orizzonte nazionale. La contaminazione tra guerra e diritto penale rischia di produrre effetti devastanti sul piano della civiltà giuridica. Il carattere eminentemente politico dei giudizi dei Tribunali internazionali ad hoc mette all’attenzione nuove forme di giustizia penale.

Un diritto punitivo fondato sul dualismo amico-nemico sembra riproporsi anche all’interno degli ordinamenti nazionali per ridare efficienza allo strumento messo in crisi dal venire meno dell’ omogeneità culturale nelle moderne società multietniche: stabilizzando in tal modo aree di eccezione al profilo liberale dell’illecito penale.

La crisi del modello illuministico e di molti istituti sorti in quel contesto storico impongono alla scienza penale una rimeditazione degli scopi e della funzione della pena in un contesto socio culturale radicalmente mutato.


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